Confindustria Sondrio

Regolamento Del Gruppo Giovani Imprenditori

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TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1 - Costituzione
Nell'ambito dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 34 dello Statuto dell'Unione Industriali. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 - Scopi
Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio, persegue i seguenti scopi:
· sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
· approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
· accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
· stimolare lo spirito associativo anche partecipando alla vita dell'Unione Industriali e dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 - Attività
Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:
· organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
· sviluppa la conoscenza delle attività dell'Unione Industriali e favorisce l'inserimento dei Giovani Imprenditori nei vari organi statutari;
· istituisce ove necessari gruppi di lavoro per la trattazione di singole problematiche;
· propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell’Università;
· stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.
In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza all’Unione Industriali della Provincia di Sondrio.


TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 - Requisiti per l’appartenenza
L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.
Possono aderire al Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Unione Industriali della Provincia di Sondrio, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Con gli stessi limiti di età, possono aderire al Gruppo:
· i figli degli imprenditori associati, purché siano partecipi dell’attività aziendale;
· coloro che svolgano ruoli dirigenziali e/o abbiano responsabilità di gestione in aziende iscritte all'Unione Industriali ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.
Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è altresì ammessa l’adesione di Giovani Imprenditori la cui azienda non sia aderente all’Unione Industriali a patto che s’impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà regolarmente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, nè avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

Art. 6 - Modalità di ammissione
Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione Industriali.

Art. 7 - Quota associativa
E’ facoltà del Gruppo, d’intesa con il Presidente ed il Direttore dell’Unione Industriali, istituire quote di iscrizione, collocando la determinazione di tali quote all’interno del bilancio dell’Unione Industriali.
L’eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell’importo sarà deliberata dall’Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Cessazione dell’appartenenza
L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
· per dimissioni;
· inderogabilmente al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte - in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
· per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
· per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);
· per espulsione deliberata dai probiviri dell'Unione Industriali su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.


TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 - Elencazione
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
· l'Assemblea;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· i Vicepresidenti.
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Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 10 - Convocazione e validità
L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno venti giorni con le modalità sopra riportate. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento della quote associative qualora istituite. Per favorire la più ampia partecipazione degli iscritti, è ammessa al massimo una delega.
Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni
Spetta all’Assemblea:
a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;
b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
c) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
d) approvare il Bilancio;
e) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
f) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione Industriali;
g) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo10.
h) ove previste, determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative.

Art. 12 - Modalità di votazione
Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.
Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.
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Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da sei membri, compresi i Vice Presidenti. I Consiglieri durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l’ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Norme per l’elezione del Consiglio Direttivo
La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea scheda di votazione.
Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro.
I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.
In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 15 - Convocazione e validità delle riunioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno quattro volte l’anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno tre Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto non è delegabile.

Art. 16 - Attribuzioni
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo indicate dall'Assemblea.
b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
c) nominare e revocare nel proprio ambito i Vicepresidenti, fino ad un massimo di due, su proposta del Presidente del Gruppo;
d) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione Industriali, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
f) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5;
h) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
i) deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione Industriali.


Art. 17 - Dimissioni e decadenza
Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.
In tal caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 18 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente
Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione. Il Presidente dura in carica due anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.
L’ eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei. Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l’età fino alla successiva Assemblea.

Art. 19 - Presidente
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:
- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell’Unione Industriali di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Unione Industriali;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell’Unione Industriali;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;

Art. 20 - Vice Presidenti
I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.
Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 21 - Disposizioni generali e incompatibilità
Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.
Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.
La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.
Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.



TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 22 - Segreteria
Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione Industriali con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivo.
Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.


TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 23 - Scioglimento del Gruppo
L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11, lettera f, e dal terzo comma dell’art. 12.

Art. 24 - Modifiche del Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Unione Industriali.

Art. 25 - Rinvio allo Statuto dell’Unione Industriali e controversie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione Industriali e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.
Sulle eventuali controversie nell'interpretazione, nell'applicazione del Regolamento e per qualsiasi ricorso in materia elettorale si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell’Unione Industriali.

Art. 26 - Disposizione transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell’Unione Industriali.
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza e sarà tenuto conto dell’anzianità di carica maturata in sede di rinnovo.

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